DOTT. MARCO LAGAZZI  Psichiatra Forense
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DOTT. MARCO LAGAZZI

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MILANO
Unità di Psichiatria Forense
Istituto MiCAL
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ALESSANDRIA
Centro Clinico Forense
Piazza Garibaldi 21

GENOVA
Studio Clinico Forense
Via XX settembre 5/4

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI


Le indicazioni fornite in questa pagina nascono dall'esperienza professionale dell'autore e di altri Colleghi ed amici Avvocati. Se vi fossero indicazioni rilevate come erronee, si è ad immediata disposizione per rimuovere le stesse o modificarle in termini corretti.




Chi è e cosa fa lo psichiatra forense?


Lo psichiatra forense è un medico specialista, che interviene nell'ambito dei procedimenti giudiziari, civili o penali, per esprimere un parere tecnico su incarico del Giudice, del Pubblico Ministero o di una parte processuale, rappresentata dall'Avvocato. La sua attività professionale è finalizzata alla identificazione delle condizioni cliniche della persona interessata dal procedimento giudiziario, alla comparazione tra le stesse e le fattispecie giuridiche sulle quali si basa il procedimento, e quindi alla emissione di un parere tecnico motivato, che confluisce negli atti processuali e può contribuire al giudizio che sarà emesso.

Nel corso degli ultimi anni questa professione ha registrato modifiche fondamentali, sia nell'ambito degli accertamenti disposti dai Magistrati, sia negli incarichi “di parte”.Le perizie disposte dalla Magistratura (dette “d'Ufficio”) hanno infatti registrato notevoli innovazioni nei metodi e nei criteri e richiedono una sempre maggiore competenza normativa, procedurale e clinico – progettuale, con un'attenzione prioritaria ad aree che, come quelle della tutela della privacy, della documentazione del lavoro svolto, e del confronto dibattimentale, prima erano secondarie se non inesistenti, e con una crescente funzione di “brokeraggio” tra le diverse risorse giudiziarie, trattamentali e socio – assistenziali disponibili, per fornire un parere sempre più adeguato in rapporto alla condizione clinica del periziando ed alla fattispecie giuridica che lo interessa.

L'attività “di parte”, esperita collaborando con gli Avvocati, ha seguito la tumultuosa evoluzione propria della professione forense, divenendo in sintesi molto più “americana” di una volta, e quindi identificandosi nella erogazione di servizi tecnico - specialistici in ambito giudiziale e stra – giudiziale, piuttosto che nella tradizionale, e spesso verticistica, immagine del rapporto tra professionista e cliente. Oggi, infatti, esiste un mercato professionale nel quale il consulente di parte risponde non solo alla generale regola della affidabilità e della competenza, ma anche a quelle del “rapporto qualità – prezzo”, della competitività nella erogazione di un servizio qualificato, e soprattutto della capacità di lavorare in squadra, comprendendo le esigenze dell'Avvocato e della parte e cooperando per il raggiungimento del risultato processuale, ovviamente nei limiti, sempre più cogenti, della deontologia professionale e del rispetto delle regole normative, procedurali, di privacy ed etiche.

Tutto questo richiede un know how specifico, come l'integrazione tra la cultura giuridica e medico – psicologica (molto differenti tra loro), l'analisi del contesto peritale specifico, la partecipazione diretta alla gestione strategica e tattica del caso e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, in una logica che, ormai, non ha quasi più nulla in comune con la tradizionale assistenza peritale “di parte”, magari attivata in modo limitato o tardivo, se non distratto, rispetto alle esigenze del caso, e comunque attuata al di fuori di una pianificazione strategica e tattica della attività da svolgere.

Altrettanto importante è l'attività di formazione, che il professionista con esperienza si trova chiamato ad offrire non solo e non tanto nelle occasioni formative strutturate, quanto nella pluri – quotidiana richiesta di consiglio e supervisione da parte di giovani professionisti i quali, al termine del loro iter formativo, spesso scoprono di disporre di una competenza teorica già obsoleta ancor prima di essere applicata, con nozioni accademiche spesso inefficaci, se non controproducenti, nella quotidiana attività peritale che si accingono ad affrontare.

Infine, sempre più spesso lo psichiatra forense viene chiamato ad intervenire al di fuori del procedimento giudiziario, per accertamenti diagnostici preliminari, finalizzati alla valutazione dei requisiti clinici necessari per invocare una determinata fattispecie giuridica, o per svolgere perizie concordate tra le parti ed arbitrati, anche nel contesto di soluzioni mediatorie e conciliative esperite in via stragiudiziale, che costituiscono una del tutto nuova frontiera rispetto alla tradizionale attività peritale.

Si tratta quindi di una attività complessa ed in costante evoluzione, necessariamente esperita del tutto al di fuori dei clamori mediatici, ma che, proprio a causa della frequente grossolanità con cui si trattano oggi le questioni criminologiche, criminalistiche e “psico – forensi”, è spesso interessata da aspettative e da richieste del tutto esulanti dalle competenze, se non dalla stessa deontologia, dello psichiatra forense professionista.





Quanto dura una perizia?


Indipendentemente dalla tipologia di accertamento, se si tratta di una perizia disposta dal Giudice (detta anche perizia d'ufficio o consulenza tecnica d'Ufficio, CTU) vi sarà comunque la indicazione di un perito, seguita da un'udienza in cui lo stesso assume l'incarico, presta l'impegno di rito e stabilisce l'inizio delle operazioni peritali. A seconda dell'indagine da svolgere, solitamente la perizia può durare dai 5 ai 90 giorni in ambito penale, mentre può avere una durata più lunga in ambito civile e soprattutto minorile. Successivamente viene stabilita l'udienza di discussione della perizia, alla quale in alcuni casi è direttamente prevista la convocazione del perito.

La consulenza tecnica di parte, o CTP, può consistere in un incarico conferito dall'Avvocato e dalla parte prima o dopo una CTU, o in un incarico da svolgere quale consulente tecnico all'interno di una CTU, in collaborazione con il consulente del Giudice. La durata della consulenza di parte attuata in corso di CTU è analoga a quella della CTU stessa, anche se vi possono essere successive esigenze di replica o di partecipazione ad udienza dibattimentale.





A cosa serve il consulente tecnico di parte in una CTU?


Giuridicamente il consulente tecnico di parte (CTP) svolge la funzione di assistere il consulente del Giudice in un accertamento peritale, rappresentando la parte che lo incarica, come l'Avvocato la rappresenta innanzi al Giudice. Il CTP partecipa alle operazioni peritali svolte dal perito nominato dal Giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio, o CTU), propone accertamenti, verifica la metodologia seguita e propone proprie osservazioni diagnostico – valutative, in sede preliminare o di replica all'elaborato conclusivo. In sintesi, il CTP contribuisce a verificare e garantire la correttezza metodologica del lavoro del CTU ed a far comprendere alla persona interessata (detta anche “periziando”) il contesto in cui si trova e ciò che può essere utile per il superamento delle difficoltà che sta sperimentando.





Nominare un CTP è obbligatorio?


Non c'è nessun obbligo di nominare un consulente tecnico di parte. Si tratta di una facoltà concessa dalla Legge perché, così come il Giudice nomina un proprio consulente in quanto non dispone delle cognizioni tecniche necessarie per l'accertamento psichiatrico, l'Avvocato e lo stesso interessato non hanno la competenza scientifica per valutare la metodologia e le diagnosi poste dal CTU, quindi hanno bisogno di un loro rappresentante tecnico all'interno della perizia. Si tratta pertanto di una garanzia per la parte, anche in considerazione del fatto che, una volta depositata la relazione conclusiva della CTU, se non vi sono grossolani errori procedurali e metodologici è difficile che la stessa non venga presa in considerazione dal Giudice. Replicare tardivamente ad una CTU già depositata, se la stessa ha esito negativo per la parte, è pertanto di solito scarsamente utile.





Chi paga il CTP?


Il CTP rappresenta una garanzia aggiuntiva per la parte interessata, ed i costi del suo intervento professionale sono a carico della parte stessa. Si tratta di un onorario autonomo e differente rispetto a quello dell'Avvocato. Se la persona è ammessa a Gratuito Patrocinio, l'onorario del CTP viene retribuito dallo Stato; tuttavia, a causa delle limitazioni e ritardi nel pagamento di questo tipo di onorario, molti consulenti tecnici non accettano incarichi a favore di persone ammesse al Gratuito Patrocinio.





Quanto costa una perizia?


Gli onorari del CTU sono liquidati dal Giudice in base a precise norme e tabelle, sia quando sono a carico dell'Erario, sia quando sono posti a carico delle parti interessate .

La CTP, pagata direttamente dalla parte che richiede la stessa, varia nei costi a seconda della tipologia di accertamento, del numero di sedute e/o udienze che lo stesso possa richiedere, della quota di urgenza, della sua sede rispetto a quella in cui ha lo studio il CTP (e quindi dei tempi e costi di viaggio), e così via. Vi sono accertamenti che può essere per il cliente conveniente pagare a costo orario, in base alle tariffe medico – specialistiche vigenti, ed accertamenti di lunga durata e ad elevato impegno, per i quali può essere conveniente stabilire una cifra forfettaria, comprensiva delle spese. Oggi, comunque, è abbastanza abituale che il CTP indichi al cliente un preventivo di minima e di massima, tenendo conto della prevedibile attività da svolgere.

E' importante, al proposito, che il Cliente abbia chiaro il concetto per il quale, con l'incarico professionale, “noleggia” il tempo, oltre che la formazione e la competenza, del professionista.

In molti casi, soprattutto nelle consulenze di separazione ed affidamento della prole, Avvocato e CTP impiegano infatti più tempo per far capire al Cliente le “regole del gioco” e ciò che deve fare nel suo stesso interesse ed in quello dei minori, oppure per evitare che lo stesso affermi le proprie soggettive ragioni in modo per lui controproducente, che per svolgere la propria funzione verso la controparte; ciò, ovviamente, incrementa i costi, poiché, se per ogni colloquio peritale occorre svolgere tre incontri CTP – Cliente, scrivere dieci lettere di puntualizzazione, e fare una o più riunioni con l'Avvocato, tale attività dovrà poi essere retribuita. I costi, infine, possono essere incrementati anche dalle modalità di svolgimento della CTU: vi sono infatti consulenti d'Ufficio che stabiliscono le sedute al sabato, o perfino alla domenica, o con orari particolarmente disagevoli, ed anche tali disagi ed il lavorare in periodo festivo possono incrementare il costo orario del professionista.





Le fatture del CTP sono detraibili?


L'attività psichiatrico – forense, essendo di natura medico – legale, è gravata dall'IVA al 21% e non è detraibile ai fini fiscali. Se si tratta invece di accertamenti solamente diagnostici, anche con stesura di certificato, rientriamo nella attività medico – diagnostica “pura” quindi le fatture sono libere da IVA e detraibili, nei termini e limiti previsti dalla normativa vigente, come ogni altra attività medica.





Devo firmare un contratto per nominare un CTP?


Normalmente l'incarico di CTP non comporta la stesura di un contratto specifico, salvi alcuni casi particolari. Tale incarico richiede invece la compilazione del modulo per il trattamento dei dati sensibili. L'attività di CTP è infatti regolamentata da specifiche regole di privacy, che debbono essere rispettate.





Ho avuto una perizia con esito negativo. Posso mandarla ad un esperto ed averne un parere da impiegare nel giudizio d'Appello?


E' possibile fornire un parere tecnico su un elaborato peritale depositato, in riferimento alla metodologia che risulta essere stata seguita dal CTU ed alla coerenza logico – scientifica delle argomentazioni rese. In tal caso, il revisore non può esprimere pareri diagnostici su persone che non sono state direttamente esaminate.





Devo affrontare una CTU per l'affidamento dei miei figli. Posso far visitare i minori dal mio CTP?


Salvo sussistano situazioni di emergenza con pericolo per la salute psicofisica, un minore può essere esaminato solamente se vi è la espressa autorizzazione di entrambi i genitori, o un incarico da parte del Giudice, quindi non può essere visitato a fini psichiatrico – forensi su semplice richiesta del singolo genitore. Un CTP che esamini i bambini prima della CTU, o durante la CTU ma al di fuori delle operazioni peritali e quindi “in parallelo” rispetto alle stesse, commette una grave scorrettezza professionale, così come viene ritenuto gravemente scorretto il comportamento del genitore che ha richiesto la visita sul figlio.





Il CTP deve fare quello che vuole il cliente?


La risposta è NO. Il CTP è un professionista, quindi è innanzitutto vincolato dalle regole etiche e deontologiche della propria normativa ordinistica, oltre che dalle regole giuridiche e procedurali vigenti. Inoltre, se ritiene che il cliente voglia perseguire obiettivi non realizzabili, non condivisibili, o addirittura tali da comportare una valutazione negativa per il cliente stesso, deve esprimere al cliente quanto ritiene sia giusto e migliore nell'interesse dello stesso, poi, se vi è disaccordo, può dismettere il mandato. Nelle perizie in cui siano coinvolti minori, il suo mandato etico e deontologico è inoltre quello di identificare come “clienti prioritari” i minori stessi, i cui diritti e bisogni sono, appunto, prioritari rispetto a quelli degli adulti.





Il CTP deve essere presente a tutte le sedute peritali?


Normalmente il CTP presenzia alle sedute peritali, alle quali viene regolarmente convocato dal CTU. Per prassi e per esigenze metodologiche, i CTP non partecipano alle sessioni di somministrazione dei test psicodiagnostici e, in ambito minorile, di solito non partecipano fisicamente all'esame di minori in tenera età, per non esporre gli stessi al contatto con più adulti sconosciuti (in tal caso, solitamente si impiega una stanza con vetro unidirezionale o TV a circuito chiuso, o si registrano le sedute e si dà copia dei video ai CTP). Ciò premesso, la presenza – o meno - del CTP alle sedute può essere oggetto di preliminare accordo tra lo stesso e la parte, anche a seconda della tipologia di accertamento e del contesto specifico.





Il CTP mi può preparare per i test mentali e mi insegna cosa dire al CTU?


Ci si sente spesso porre questa domanda, che riceve risposta sempre negativa. Innanzitutto, cercare di alterare i dati di una perizia rappresenta un grave illecito deontologico, se non assume profili ancor più rilevanti, quindi non deve essere fatto. Secondariamente, si deve ricordare che un CTU esperto riconosce in pochi istanti risposte “costruite” ad un test mentale, o un tentativo di simulazione da parte del periziando, deducendone le valutazioni del caso, ovviamente negative per quella parte. Rientra invece nei compiti del CTP la chiarificazione al cliente di cosa sia il contesto peritale e di quali siano le “regole del gioco” dello stesso (ad esempio il fatto che si tratta di un ambito valutativo e non terapeutico, e così via); il CTP può inoltre aiutare il Cliente ad acquisire migliore consapevolezza rispetto alla vicenda che lo interessa ed aiutarlo ad esprimersi in modo più efficace.





Come faccio a scegliere un CTP?


Molti Studi Legali hanno propri consulenti di riferimento, o comunque spesso è l'Avvocato che indica alla parte il professionista ritenuto più idoneo rispetto al caso specifico. Infatti è importante sapere che, tra due professionisti ugualmente competenti, uno può essere ottimale rispetto alle caratteristiche di un caso (per tipologia del cliente e del CTU, contesto, esperienze specifiche ecc.), mentre l'altro potrebbe essere meno idoneo, se non controproducente. La scelta deve quindi essere molto ponderata, ovviamente prendendo come parametro fondamentale la oggettiva competenza del professionista, indicata da più parti e comprovata da un suo quotidiano impegno nel settore (e non da ciò che lo stesso può asserire o millantare). Un altro parametro utile è quello della prudenza del professionista e del tempo che lo stesso intende dedicare al confronto con il cliente e con l'Avvocato: il tempo dedicato alla pianificazione, alla definizione di comuni obiettivi e dei metodi per tentare di raggiungerli, ed alla chiarificazione reciproca, è infatti quello che distingue il consulente meno esperto dal professionista del settore.





Mi conviene scegliere un CTP che sia amico del CTU?


Questa è una delle domande che si sentono porre quotidianamente. In realtà, il CTU è vincolato ad un giuramento, quindi deve svolgere la sua funzione in modo indipendente da chiunque siano i CTP dell'una o dell'altra parte. E' vero che ci sono relazioni professionali che, negli anni, divengono consuetudine ed amicizia, ma ogni professionista deve saper distinguere i due campi del lavoro e della personale amicizia. Inoltre un CTP “troppo” amico del CTU potrebbe essere poco disponibile per svolgere, ove necessario, una decisa critica verso lo stesso, oppure può accadere, senza che il Cliente lo sappia, che una preesistente amicizia si sia recentemente mutata in avversione. Il suggerimento è quindi che, lasciando perdere le “dietrologie”, si affrontino le perizie lavorando bene, piuttosto che perdere tempo in aspetti spesso inutili, se non controproducenti, come il tentare di avere vie di accesso preferenziali al CTU.





Ho un amico medico, mi può fare da CTP?


E' sempre opportuno che la funzione di CTP sia svolta da uno specialista del settore, che ha un rapporto professionale strutturato con il cliente, nel contesto del quale anche la parte economica sia esplicitamente definita. Il contesto peritale è difficile e spesso pesante, e la compresenza di qualsiasi elemento che esula dal rapporto strettamente professionale tra CTP ed assistito può determinare tensioni o difficoltà. Un medico non specialista nello specifico settore può infatti trovarsi in difficoltà nel confronto peritale e spesso accade che proprio la assistenza amichevole sia poi recepita dal periziando come non sufficientemente solerte e decisa, divenendo magari oggetto di contestazione tra assistito e CTP.





Sto contendendo i miei figli all'ex coniuge. Chiediamo una CTU?


Una CTU in ambito minorile è un'esperienza lunga e molto costosa, che “vale la spesa” soprattutto nei casi di gravità dimostrata, e non meramente soggettiva. Per un bambino, inoltre, il trauma legato alla separazione dei genitori è tanto più grave quanto più è conflittuale e protratta la separazione stessa. Prima di giungere ad una CTU ci sono molte risorse di mediazione, di aiuto psicologico e di incentivazione al superamento della conflittualità, quindi bisognerebbe pensare alla perizia solamente dopo il fallimento di tali opzioni, o in caso di reale gravità ed urgenza della situazione. Nella conflittualità tra ex coniugi, infatti, spesso accade che il separato non si renda conto di proiettare sull'altro genitore tutta la propria rabbia per il fallimento della relazione di coppia, svalutando come genitore una persona della quale conosceva perfettamente i pregi o difetti, ma nonostante questi ha scelto la stessa quale co-genitore dei propri figli, per poi, dopo la separazione, qualificare quelle stesse caratteristiche come negative ed intollerabili. In sempre più casi, inoltre, vediamo che la contesa diretta ad avere i figli magari solamente una sera in più, o in meno, rappresenta solamente un modo per esprimere a Giudici, Avvocati e periti il proprio dolore e la propria frustrazione, che lo strumento giudiziario e peritale non può lenire ma,talvolta, può aumentare. Chi opera professionalmente nel settore sarebbe ben lieto se le persone comprendessero questa semplice realtà e, prima di chiedere di “andare in guerra”, con i costi ed i disagi del caso, accettassero di riflettere su cosa stanno vivendo, seguissero magari un sostegno psicologico o una mediazione familiare, lasciassero che i rispettivi Avvocati trovino soluzioni concordate, o infine seguissero i consigli del Giudice. Prima di chiedere di andare in CTU in assenza di motivazioni veramente gravi, un genitore dovrebbe immaginare i propri bambini nella sala d'attesa del perito, che aspettano imbarazzati e impauriti di essere sentiti da dottori sconosciuti, e sanno che la rabbia dei loro genitori è tale da non riuscire neppure a proteggerli da un'esperienza tanto triste; forse cambierebbe idea e tenterebbe, prima della CTU, soluzioni meno “pesanti” per il superamento delle difficoltà.





Nelle cause di separazione ed affidamento dei figli, a cosa serve una CTU?


La CTU medico – psicologica serve per far conoscere al Giudice la personalità dei genitori e dei figli, il contesto familiare, le relazioni sussistenti e, in sintesi, alcuni degli elementi sui quali fondare la sua importante e difficile decisione circa l'affidamento e la collocazione della prole. L'utilità della CTU varia poi da caso a caso, anche a seconda della stessa capacità del CTU di assumere le decisioni diagnostiche e valutative che è suo dovere assumere, oltre che della globale gravità del contesto in esame. Peraltro, visto che comunque i bambini hanno due genitori e che, salvo che nei casi di pedofilia o gravissima patologia, si preferisce che i figli abbiano rapporti con un genitore magari non ottimale, piuttosto che vivere il trauma patogeno dell'essere “giuridicamente orfani” dello stesso, la nozione di “utilità” della CTU dovrebbe essere spostata dal piano soggettivo (rabbia e rivendicazione degli ex coniugi) a quello oggettivo (bisogni della prole): la migliore CTU è pertanto quella che si accompagna alla chiusura dei contrasti ed alla pacificazione della scena di vita dei bambini, restituendo agli stessi, nonostante la separazione, il rapporto con due genitori che, anziché litigare e destabilizzarli, collaborano per la loro serenità. In subordine, una buona CTU è quantomeno quella che riesce ad essere chiara e verificabile nei suoi dati clinici e nel ragionamento valutativo, in modo da poter essere condivisa, o contestata, in modo chiaro e diretto.





Le indicazioni fornite in questa pagina nascono dall'esperienza professionale dell'autore e di altri Colleghi ed amici Avvocati. Se vi fossero indicazioni rilevate come erronee, si è ad immediata disposizione per rimuovere le stesse o modificarle in termini corretti.







Dott.Marco Lagazzi - P.iva 03225020100 - C.Fisc LGZMRC57P11D969A